ATTESTATO DI RISCHIO DIGITALE E DINAMICO: NUOVE DISPOSIZIONI DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA- IVASS


L’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni - IVASS ha stabilito nuove disposizioni relativamente all’attestato di rischio, il documento che certifica la situazione assicurativa RC Auto (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata, ecc.).


Abbiamo riepilogato nella forma Domande&Risposte le principali novità stabilite dalla Vigilanza nel cosiddetto attestato di rischio “dinamico”, in modo da agevolare l’informativa su contenuti assicurativi anche piuttosto complessi.


Evidenziamo che l’intera gestione dell’attestato “dinamico” avviene secondo precise regole dettate alle compagnie dall’IVASS e sotto la Sua vigilanza.


DOMANDE & RISPOSTE


PRINCIPALI NOVITÀ STABILITE DALL’IVASS NEL COSIDDETTO ATTESTATO DI RISCHIO “DINAMICO”

  1. Che cos’è la Tabella di sinistrosità pregressa e cosa cambia?
    • Nell’attestato di rischio è rappresentata una “Tabella della sinistrosità pregressa” che, fino ad oggi, ha riportato la storia assicurativa dei sinistri relativi al veicolo per gli ultimi 5 anni (+ anno in corso).
    • A partire da gennaio 2019, la Tabella dell’attestato dinamico viene arricchita progressivamente di un anno per volta: ad esempio, gli attestati di rischio elaborati nell’anno 2019 avranno una Tabella con 6 anni di “storia” e così via fino ad arrivare a 10 anni in tutto (+ anno in corso).
  2. Che cos’è il nuovo Identificativo Univoco di Rischio-IUR e a cosa serve?
    • Nell’attestato di rischio, dal 01 agosto 2018, viene inserito un nuovo dato, detto Identificativo Univoco di Rischio-IUR che contrassegna il rischio relativo al proprietario (o, se diverso, all’altro avente diritto all’attestato: locatario /usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio/ intestatario temporaneo registrato nella carta di circolazione) e al veicolo assicurato indicato nell’attestato.
    • Tale codice IUR consente di aggiornare, nella Banca Dati degli attestati, la “Tabella della sinistrosità pregressa” del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione.
  3. Che cos’è un sinistro denunciato tardivamente o sinistro “tardivo”?
    • È un sinistro pagato da una compagnia, in tutto o in parte, nell’ultimi 60 giorni prima della scadenza di un contratto RC Auto, o dopo la scadenza del contratto stesso, che pertanto non viene indicato nell’attestato di rischio in caso di cambio di compagnia da parte dell’assicurato responsabile del predetto sinistro, appunto perché pagato “tardivamente”.
    • Con l’attestato dinamico questi sinistri tardivi verranno conteggiati sull’attestato di rischio, anche in caso di cambio di compagnia, al primo rilascio utile dell’’attestato di rischio.
  4. Quali sinistri “tardivi” possono essere “riciclati” nell’attestato di rischio ed entro quanto tempo?
    • L’attestato dinamico risponde all’esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato, e rende possibile rilevare i sinistri “tardivi”, per la corretta applicazione del bonus malus, a distanza di tempo dalla data di pagamento.
    • Contribuisce, così, al contrasto delle speculazioni e delle frodi - che avvengono anche tramite l’indicazione nell’attestato di un minor numero di sinistri rispetto a quello reale -, con beneficio degli assicurati realmente più “virtuosi” e corretti. La procedura di “riciclo” prende in considerazione i sinistri tardivi pagati a partire dal 1° giugno 2018, che devono essere comunicati – dalle compagnie che li pagano - alla Banca dati degli attestati entro il termine di 5 anni dalla data della loro denuncia, in linea con il periodo di validità di legge dell’attestato stesso.
    • Pertanto, ad esempio, i sinistri denunciati 6 anni prima del pagamento non possono più essere “riciclati” e indicati nell’attestato.
  5. Cosa succede alla classe di merito dopo il “riciclo” del sinistro tardivo?
    • In caso di “riciclo” il sistema informatico della Banca Dati degli attestati comunica il sinistro “tardivo” alla compagnia che assicura il rischio in quel momento, la quale deve inserirlo nell’attestato di rischio dinamico e riclassificare il contratto in malus alla fine dell’annualità assicurativa, secondo le regole previste dal contratto stesso.
    • In sostanza alla scadenza del contratto scatta il malus sia se si rimane con la stessa impresa sia se si cambia compagnia. Analogamente, quando un sinistro “tardivo” viene “riscattato”, con rimborso al precedente assicuratore, e questo segnala l’avvenuto “riscatto” alla procedura di “riciclo”, tale procedura evidenzia il “riscatto” stesso alla compagnia che da ultimo assicura il rischio, la quale deve eliminare il sinistro “riscattato” dall’attestato e riclassificare il contratto in bonus, secondo le regole contrattuali, al termine dell’anno assicurativo in corso.
  6. Come vanno chieste le informazioni sul sinistro “tardivo” incluso nell’attestato di rischio?
    • In caso di malus attribuito per un sinistro “tardivo” pagato da una precedente compagnia e inserito successivamente nell’attestato di rischio, il contraente, o il proprietario del veicolo, dovrà rivolgersi all’ultima compagnia che assicura il veicolo stesso, la quale deve indicare quale precedente compagnia ha provveduto a pagare il sinistro “tardivo”.
    • Il contraente, o il proprietario del veicolo, potrà così richiedere l’accesso agli atti della liquidazione, per le eventuali verifiche di Suo interesse, alla compagnia assicuratrice che ha gestito e pagato il predetto sinistro “tardivo”.
    • Ad esempio, per conoscerne l’importo e valutare la possibilità di “riscattarlo”, rimborsando l’assicuratore che lo pagato, per rimanere (in assenza di altri sinistri) in bonus.